Statuto
Lo Statuto è il principale atto normativo e contiene le regole e le norme che regolano la vita associativa.
E' approvato e modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Staturo Sociale - Denominazione- Scopo
Art.1 - E' costituita l'associazione denominata - "AMI - Associazione per la Microimpresa" con sede in Bologna.
Art.2 - L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività nel settore socio-culturale ed in particolare di promuovere l'auto-impiego, divulgare una cultura imprenditoriali non aggressiva, sensibilizzare le istituzioni affinchè venga valorizzata una cultura imprenditoriale di genere, coniugando sviluppo, occupazione e pari dignità, facilitare l'accesso e la diffusione delle informazioni, migliorare le condizioni interne ed esterne la microimpresa, valorizzare tutte le differenze di genere: culturali, etniche, sociali e di favorire il dibattito, la partecipazione e l'elaborazione degli associati e dei cittadini in riferimento alle tematiche, stimolando la loro crescita collettiva.
Nel'ambito dela sua prospettiva l'associazione si propone di:
a) incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche:
b) organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni e meeting;
c) promuovere e gestire attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie ed opere di stampa;
d) sviluppare reti;
e) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi;
f) garantire una sede di riferimento dove le persone possano lavorare in rete per propositi più forti sul mercato:
g) promuovere progetti a sostegno delle microimprese;
h) realizzare quanto sarà ritenuto utile al raggiungimento degli scopi di al presente articolo dello statuto.
L'associazione non ha scopo di lucro e viene fatto espresso divieto alla distribuzione di utili, anche indiretta, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione fatte salve diverse disposizioni di legge.
Art.3 - L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Art.4 - L'associazione può eventualmente aderire ad organismi consortili o di tutela e rappresentanza delle Associazioni senza scopo di lucro.