Organizzazione Associativa
L'organizzazione comprende gli Organi, L'Assemblea Generale dei Soci, Il Consiglio Direttivo, Il Presidente.
Art.14 -Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea Generale dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Art.15 - L'Assemblea Generale si riusnisce almeno una volta all'anno al termine dell'anno solare, su convocazione del COnsiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o di raccomandata a mano o in modo idoneo a garantire il diritto alla partecipazione, per deliberare:
a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo dell'Associazione:
c) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
d) sulle elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
e) sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea generale dei Soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio DIrettivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci.
Art.16 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d'associazione.
I Soci non possono farsi rappresentare da altri soci.
Art.17 - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vice presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.
Il Presidente dell?assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C:
Delle convocazioni assembleari rimarrà ricevuta della raccomandata A/R o copia della raccomandata a mano debitamente firmata presso la sede; saranno inolte disponibili e tutti gli associati, presso la sede stessa, copie di tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea, dei rendiconti economici e finanziari e dei bilanci preventivi approvati.
Art.18 - Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei soci ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, è conmposto esclusivamente da soci e resta in carica tre anni.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato all'atto della costituzione.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio convocherà l'Assemblea dei soci per la nomina dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
Art.19 - Il COnsiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci delle attività svolte dall?Associazione.
E' convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritinga necessario o che sia fatta richiesta dalla maggiornaza dei soci membri mediante avviso scritto notificato almeno sette giorni prima della data stabilita, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività dell'Associazione e su quant'altro stabilito dall'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Delle riunioni del COnsiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
Art.20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonchè in tutti i rapporti con Enti, SOcietà, Istituti Pubblici e Privati.
Cura altresì l'eseciuzione dei deliberati assembleari e consiliari.